MODALITA’ DI CANDIDATURA ALLE CARICHE SOCIALI ANIRCEF
Da Statuto ANIRCEF, art. 9.2 “l’Assemblea dei Soci elegge il Presidente, il Presidente Eletto, che svolge funzioni di Vice Presidente fino al proprio insediamento dopo due anni, il Segretario, il Tesoriere, i Consiglieri, il Collegio dei Probiviri, il Collegio dei Revisori dei Conti”.
I Soci che vogliano proporre la propria candidatura dovranno prendere attenta visione dello Statuto, in particolare l’art. 6.11:
“ I Soci Ordinari che vogliano candidarsi a cariche sociali devono darne comunicazione con modalità tracciabili al Presidente e al Consiglio Direttivo almeno 30 (trenta) giorni prima dell’Assemblea dei Soci, all’uopo presentando un breve profilo e, limitatamente alla carica di Presidente, illustrando il proprio programma. Essi devono, inoltre, comunicare, al momento della candidatura, la loro appartenenza a Consigli Direttivi od Organi Istituzionali di altre Società Scientifiche e non devono aver subito in passato alcuna condanna in sede civile o penale in relazione all’attività dell’Associazione. L’Assemblea nomina due scrutinatori per la gestione delle operazioni di voto. Le elezioni dei membri del Consiglio Direttivo avvengono a scrutinio segreto. Vengono eletti i membri che abbiano ottenuto il maggior numero dei voti. A parità di voti è eletto il Socio Ordinario più giovane”.
Le candidature dovranno pertanto essere intestate al Presidente e al Consiglio Direttivo dell’ANIRCEF e inviate alla Segreteria Organizzativa ANIRCEF.
Non verranno prese in considerazione candidature ricevute oltre i termini previsti da Statuto.
Nella richiesta dovrà essere specificata la figura per la quale si intende proporre la propria candidatura e l’eventuale appartenenza a Consigli Direttivi od Organi Istituzionali di altre Società Scientifiche.
Saranno ammessi alle votazioni e possono candidarsi tutti i Soci in regola con il pagamento della quota associativa per l’anno in corso (e i nuovi Soci dopo 6 mesi dal versamento della stessa – per verificare la propria posizione associativa vi invitiamo a contattare la Segreteria Organizzativa):
Art. 9.9 “i Soci Ordinari morosi non possono esercitare il diritto di voto e non saranno calcolati ai fini dei quorum costitutivi e deliberativi”.
Art. 9.10 “Sono consentiti i voti espressi per delega, per un numero massimo di 2 deleghe (purché espresse da Soci Ordinari in regola con le quote associative) per ciascun Socio Ordinario partecipante”.
NB: I Revisori dei Conti (3 membri effettivi più 2 membri supplenti) vengono eletti dall’Assemblea dei Soci anche tra i non Soci.
Per la candidatura alla carica di Presidente Eletto si rimanda all’art. 10.2 e si ricorda che è richiesta una anzianità societaria in ANIRCEF complessiva di almeno 6 anni.